Documento di trasporto: obbligatorietà e causali
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I dati obbligatori del DDT
Non sono previsti vincoli di forma, di dimensione o di tracciato e, come disposto dall’art. 1 del D.p.r. 472/1996 il documento di trasporto deve contenere:
- il numero progressivo;
- la data di consegna; nel caso in cui la data di compilazione del documento e la data di consegna dei beni non coincidano per esigenze organizzative dell’impresa, come precisato nella C.M. 249/E/1996 è necessario comunque indicare sul documento la data di consegna o trasporto;
- le generalità dei soggetti coinvolti, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale in caso di imprese o società o nome e cognome in caso di persone fisiche. Va indicata poi la residenza o il domicilio e in caso di soggetti non residenti l’ubicazione della stabile organizzazione;
- se il trasporto viene affidato a soggetti terzi dovrai indicare le generalità dell’impresa trasportatrice ma non quelle del soggetto che materialmente esegue il trasporto. Inoltre nel caso in cui il trasporto venga effettuato da più vettori è sufficiente indicare le generalità del primo di essi;
- la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto del trasporto; per la quantità puoi reputare sufficiente l’indicazione in cifre, non essendo necessaria l’indicazione in lettere.
Al documento di trasporto è equiparato qualsiasi altro documento, (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, etc.), purché il documento contenga gli elementi essenziali sopra evidenziati.
Come detto in premessa i beni oggetto del trasporto non necessariamente devono essere accompagnati da un documento durante il trasporto, il quale può essere inviato o spedito anche separatamente purché entro le ore 24.00 del giorno della consegna a mezzo posta corriere o fax ovvero sotto forma di documento informativo.